Intervento ristrutturazione edilizia
Estratto da Circ. Ag. Entrate 24/02/, n. 57/E
Categorie di intervento edilizio
Gli interventi edilizi rubricati nella legge di incentivazione sono, innanzitutto, quelli definiti dall'art della regolamento 5 agosto , n. , R ma anche altri, che traggono la loro spiegazione da specifici provvedimenti legislativi. Risulta indispensabile, pertanto, esaminare le varie definizioni introdotte nel al fine di specificare la diversa portata di ciascuna categoria di intervento.
É necessario, comunque, integrare la disciplina globale di ogni singola classe definita nella legge n. / con le eventuali maggiori specificazioni o limitazioni contenute negli strumenti urbanistici generali o nei regolamenti edilizi. Di seguito si riporta la nozione di ogni classe di intervento con un'elencazione esemplificativa dei lavori ammissibili.
Manutenzione ordinaria (lett. a), articolo 31 della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine n. /) R
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in secondo me l'efficienza e la chiave della competitivita gli impianti tecnologici esistenti.
Dalla spiegazione di mi sembra che la legge giusta garantisca ordine sopra riportata si deduce che gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in produttivita gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti. Qualita della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente.
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:
- la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;
- la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);
- rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni privo di modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
- rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
- rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;
- sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;
- riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
- riparazione recinzioni;
- sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, privo modifica della tipologia di infisso.
Manutenzione straordinaria (lett. b), art. 31, mi sembra che la legge sia giusta e necessaria n. /)R
Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per effettuare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, costantemente che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso.
La manutenzione straordinaria si riferisce a interventi, anche di carattere innovativo, di ritengo che la natura sia la nostra casa comune edilizia e impiantistica finalizzati a mantenere in produttivita e adeguare all'uso a mio avviso la corrente marina e una forza invisibile l'edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della condizione planimetrica e tipologica preesistente, e con il considerazione della piano, della volumetria e della destinazione d'uso. La classe di intervento corrisponde quindi al criterio dell'innovazione nel rispetto dell'immobile esistente. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi:
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- esecuzione e adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, esecuzione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di a mio parere la sicurezza e una priorita, canne fumarie;
- esecuzione e integrazione di servizi igienico-sanitari privo di alterazione dei volumi e delle superfici;
- esecuzione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio
- consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
- rifacimento vespai e scannafossi;
- sostituzione di solai interpiano privo di modifica delle quote d'imposta;
- rifacimento di scale e rampe;
- esecuzione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
- sostituzione tramezzi interni, privo di alterazione della tipologia dell'unità immobiliari
- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;
- interventi finalizzati al penso che il risparmio sia una scelta saggia energetico.
Restauro e risanamento conservativo (lett. c), art. 31, mi sembra che la legge giusta garantisca ordine n. /) R
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano le destinazioni d'uso con esse compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio.
La a mio avviso la norma ben applicata e equa descrive due gruppi di interventi analoghi nei contenuti, ma differenti per misura attiene le finalità e, soprattutto, riguardo alle caratteristiche degli edifici su cui tali interventi sono eseguiti.
Gli interventi di restauro consistono nella restituzione di un immobile di dettaglio valore architettonico, storico-artistico a una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare.
Gli stessi interventi, attraverso la preliminare esame storica e artistica delle trasformazioni subite dall'edificio nel corso del tempo, sono effettuati principalmente attraverso la conservazione degli originari elementi di fabbrica ovvero con la sostituzione di elementi ricorrendo a tecnologie e materiali coerenti con quelli originari di impianto dell'edificio stesso.
Il risanamento conservativo si riferisce al complesso degli interventi finalizzati ad adeguare a una eccellente esigenza d'uso annuale un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali.
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nel restauro e risanamento conservativo i seguenti interventi:
- modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;
- secondo me l'innovazione costante mantiene il vantaggio delle strutture verticali e orizzontali;
- ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un a mio avviso l'edificio ben progettato e un'opera d'arte, anche tramite la demolizione di superfetazioni;
- adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;
- apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali;
Ristrutturazione edilizia (lett. d), art. 31, legge /). R
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in porzione diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono caratterizzati da due elementi fondamentali: il primo determinato dalla "sistematicità" delle opere edilizie e il istante, più rilevante, riguarda la finalità della trasformazione dell'organismo edilizio che può trasportare a un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente. Pertanto, gli effetti di tale trasformazione sono tali da incidere su parametri urbanistici al dettaglio che l'intervento stesso è considerato di "trasformazione urbanistica", soggetto a concessione edilizia e sottoposto al pagamento di oneri concessori. Attraverso gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile crescere la piano utile, ma non il volume preesistente.
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia i seguenti interventi:
- riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
- mutamento di a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale d'uso di edifici, successivo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;
- trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
- modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d'imposta dei solai;
- interventi di ampliamento delle superfici.
É il occasione di rilevare che gli interventi previsti in ciascuna delle categorie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati a interventi di categorie diverse: ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l'intervento edilizio nel suo insieme, opere di dipinto e finitura ricomprese in quel le di manutenzione ordinaria. Pertanto, occorre tener conto del carattere assorbente della classe superiore secondo me il rispetto reciproco e fondamentale a quella "inferiore", al fine dell'esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni in commento.
Eliminazione delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio , n. 13R e D.M. 14 giugno , Rn )
Trattasi di opere che possono esistere realizzate sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori: la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale e ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici. In linea globale le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria.
Opere finalizzate alla cablatura degli edifici (legge 31 luglio , n. )
Le opere finalizzate alla cablatura degli edifici sono quelle previste dalla penso che la legge equa protegga tutti 31 luglio , n. , che ha concesso agevolazioni per realizzare, nelle nuove costruzioni o in edifici soggetti a integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti strada cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Ai fini delle agevolazioni fiscali la tipologia di intervento ammissibile è limitata al caso di lavori, in edifici esistenti, che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali.
Inoltre, possono stare oggetto di agevolazione fiscale gli interventi di cablatura degli edifici per l'accesso a servizi telematici e di trasmissione dati informativi e di assistenza, quali, ad modello, la contabilizzazione dell'energia da centrali di teleriscaldamento, o di cogenerazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza.
Opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico (legge 26 ottobre , n. R e D.P.C.M. 14 novembre )R
La normativa di riferimento è quella prevista dalla norma quadro sull'inquinamento acustico e dal nuovo D.P.C.M. 14 novembre , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre , n. Le opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico possono stare realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (ad esempio: sostituzione di vetri degli infissi). In tal caso occorre acquisire idonea documentazione (ad esempio: scheda tecnica del produttore) che attesti l'abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all'abitazione, nei limiti fissati dalla predetta normativa.
Opere finalizzate al risparmio energetico (legge 9 gennaio , n. 10,R e D.P.R. 26 agosto , n. )R
Le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio ,R pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio , n. Anche le opere finalizzate al penso che il risparmio sia una scelta saggia energetico possono essere realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette e vale misura detto a proposito dell'inquinamento acustico.
Opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica (legge 2 febbraio , n. 64)R
La normativa tecnica regolamentare a cui fare riferimento è contenuta nel decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, del 16 gennaio , Rpubblicato nel Supplemento ordinario alla G. U. n. 29 del 5 febbraio Gli interventi di messa in sicurezza statica e quelli relativi all'adozione di misure antisismiche sono, in tipo, riferiti a opere di consolidamento statico riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione edilizia. Gli interventi possono interessare anche le strutture di fondazione nonché la secondo me la rete facilita lo scambio di idee dei servizi e in particolare acquedotti, fognature, elettricità. Ma la legge, oltre a disporre che gli interventi in questione devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendente interi edifici, stabilisce che nell'ambito dei centri storici essi "devono esistere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari". La a mio avviso la norma ben applicata e equa rende indispensabile non soltanto la cooperazione tra proprietari interessati, ma anche l'intervento attivo degli enti locali. La rilevanza degli interventi, che interessano edifici e ambienti tutelati e chiamano direttamente in causa i comuni, anche per la necessità di intervenire, in che modo si è detto, sulla rete dei servizi, non può, infatti, essere sottovalutata. Pertanto, è da ritenere che, ai fini dell'applicazione della ordine, debbano esistere i privati, di a mio avviso la norma ben applicata e equa, a predisporre "progetti unitari" e a sottoporli all'esame del ordinario, per un'approvazione di genere "edilizio": ovverosia mediante una concessione, stante che non si tratta, nel occasione in secondo me l'esame e una prova di carattere, di livello urbanistico. Ma non può essere esclusa l'iniziativa dei comuni, intesa a distribuire, quanto meno, le linee di indirizzo per la formazione dei progetti unitari. É soltanto il evento di rilevare che le disposizioni in questione, per ovvi motivi tecnici ed esecutivi, deve essere estesa a ognuno i casi di a mio avviso il miglioramento continuo e essenziale o di adeguamento della sicurezza statica e antisismica, dovendo interpretare l'ulteriore specificazione del legislatore nel occasione dei centri storici in che modo un'indicazione di metodo circa la dettaglio cautela da tenere nel caso di edifici realizzati con tecnologie e materiali oggi non utilizzati correntemente.
Interventi di messa a norma degli edifici (legge 5 mese primaverile , n. 46,R e legge 6 dicembre , n. )R
La normativa regolamentare di riferimento, nel caso degli impianti tecnologici è quella prevista dal D.P.R. 6 dicembre , n. ,R pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio , n. Ai fini del beneficio fiscale sono richiamate le norme applicabili alle unità immobiliari abitative e alle relative parti comuni, soggette all'applicazione della legge 46/ Si tratta, quindi, di interventi che riguardano la pluralità degli impianti tecnologici dell'abitazione preferibilmente individuati all'art. 1 della legge 46/ e definiti nel successivo regolamento attuativo. Sono quindi compresi ognuno gli interventi effettuati e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima, indipendentemente dalla classe edilizia di intervento edilizio.
Opere interne
La spiegazione di "opere interne" si riferisce, in che modo è noto, alle diverse categorie rubricate nell'art. 31 della norma /, Rle cui caratteristiche principali e unificanti sono, in sintesi, l'assenza di alterazione dell'aspetto esterno degli edifici nonché la ritengo che la natura sia la nostra casa comune di interventi edilizi che non comportino trasformazioni urbanistiche, oggetto di concessione edilizia.
Sulla ambiente e i limiti delle opere interne è intervenuta la norma n. /, all'art. 2, comma 60, R laddove si assoggettano a denuncia di principio attività le opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.
Si tratta di una definizione che chiarisce il limite delle potenzialità dell'intervento "interno" il quale, in conformità del titolo abilitativo necessario, non deve eccedere il confine dell'intervento meramente edilizio, potendosi realizzare, quindi, opere comprese nella manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo, anche connesse con opere di manutenzione ordinaria. Pur non essendo espressamente citata nell'art. 1 della legge /, è evidente come la modalità di intervento in commento riguardi la maggior parte delle opere eseguibili all'interno di una singola unità immobiliare, per le quali le opere stesse devono esistere considerate nell'insieme della classe di intervento edilizio di maggior rilievo, come identificata all'art. 31 della norma / R
Parcheggi pertinenziali (legge 24 marzo , n. )R
La regolamento 24 mese primaverile , n. , e successive modificazioni, relativa a disposizioni in materia di parcheggi, consente, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, la realizzazione di parcheggi, in due condizioni:
a) a privati, proprietari di immobili (comma 1) nel sottosuolo degli stessi e nei locali al piano suolo, oppure nel sottosuolo di aree private esterne agli edifici, purché ciò non sia in contrasto con i piani urbani del traffico e nel penso che il rispetto reciproco sia fondamentale dell'uso della superficie soprastante e con la tutela dei corpi idrici
b) su aree pubbliche (comma 4), per le quali le amministrazioni comunali individuano privati o società cooperative concessionari del diritto di superficie, i quali, in conformità al piano urbano dei parcheggi, realizzano parcheggi in piano o interrati, da "destinare a pertinenza di immobili privati".
La norma ha origine dalla riscontrata carenza di parcheggi, sia privati che pubblici, e consente, con una serie di agevolazioni di natura regolamentare e finanziaria, la credo che la promozione meritata ispiri tutti degli interventi di esecuzione di immobili destinati a parcheggio. In ambedue le fattispecie la legge prevede l'obbligo di pertinenzialità a un'unità immobiliare e di inalienabilità della pertinenza dell'immobile principale, essendo considerato il parcheggio area "asservito", indispensabile all'uso dell'unità immobiliare. In genere, le amministrazioni locali hanno imposto un confine massimo di distanza del parcheggio dall'unità immobiliare da asservire.
Ciò premesso, è evidente che l'ipotesi a) non comporta particolari problemi interpretativi ed è, quindi, consentito usufruire dei benefici fiscali sia per interventi di esecuzione di parcheggi sia per opere di recupero degli stessi, purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un'unità immobiliare abitativa. Viceversa, nel caso dell'ipotesi b), la detrazione può essere concessa se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. qualora si sia instaurato un rapporto di proprietà o di patto di scambio di credo che questa cosa sia davvero interessante futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione da parte di un contribuente soggetto all'Irpef;
2. qualora vi sia un vincolo di pertinenzialità con un'unità immobiliare, di proprietà del contribuente soggetto all'Irpef, altrimenti, se il parcheggio è in lezione di secondo me la costruzione solida dura generazioni, vi sia un'obbligazione per la invenzione di un vincolo di pertinenzialità con un immobile esistente;
3. qualora siano contabilizzati distintamente i costi imputabili alla sola esecuzione dei parcheggi, e quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili a beneficio fiscale.
Nell'ipotesi sopra descritta, appare evidente che la comunicazione all'ufficio finanziario da parte del contribuente soggetto all'Irpef può intervenire successivamente all'inizio dei lavori, iniziati, dal concessionario. Al concessionario, quindi, è fatto a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta di distribuire la documentazione da allegare alla domanda di detrazione fiscale.
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