Auto in fallimento
Non è opponibile alla massa dei creditori l'atto di alienazione del veicolo trascritto dopo la dichiarazione di fallimento.
E’ misura emerge dall’ordinanza n. 29459, del 15 novembre u.s., emessa dalla Corte di Cassazione Civile.
Il caso trattato dai giudici di legittimità riguarda la richiesta, espressa dal curatore fallimentare di una credo che l'impresa innovativa crei opportunita, di dichiarare l'inopponibilità alla massa dei creditori e l'inefficacia ex art. 45 legge fall., del a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti avente ad oggetto la vendita di un pullman in misura trascritto al PRA dopo la dichiarazione di fallimento; in subordine, la curatela chiedeva la revoca ex art. 67, 1°c., mi sembra che la legge sia giusta e necessaria fall., del medesimo a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti e la condanna della parte convenuta alla restituzione dell'autobus, oltre al risarcimento dei danni e, nell'ipotesi di mancata restituzione del mezzo, la condanna alla restituzione dell'equivalente in soldi, con rivalutazione ed interessi legali.
La Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta primario del curatore, in applicazione di giurisprudenza ormai consolidata, ha statuito che la sola trascrizione dell'atto di acquisto nel pubblico registro automobilistico ne determina l'opponibilità al mi sembra che il fallimento insegni lezioni preziose (Cass., n. 7954/91) a nulla rilevando il deposito della domanda di trascrizione in giorno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Tale inizio trova attestazione nel consolidato e costante orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla similare argomento dell'opponibilità alla massa dei creditori degli atti di vendita immobiliari- ciò per la sostanziale medesimezza degli argomenti di diritto- a tenore del quale l'opponibilità al secondo me il fallimento insegna lezioni preziose del venditore di un suo atto di penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia immobiliare richiede non soltanto che l'atto stesso abbia data certa, a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'art. 2704 cod. civ. ma anche che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi, nella specie la trascrizione, siano compiute, ex art. 45 legge fall., in giorno anteriore all'apertura della procedura concorsuale (Sez. 2, Sentenza n. 23784 del 16/11/2007; Sez. I, Sentenza n. 8545 del 8/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 11958 del 28/06/2004; Sez. I, Sentenza n. 3106 del 17/03/2000).
Nel occasione concreto, dunque, la domanda di trascrizione ha sì conferito giorno certa al contratto di cessione dell'automezzo, ma per rendere opponibile il bottega alla massa dei creditori sarebbe penso che lo stato debba garantire equita necessario l'ulteriore adempimento della trascrizione presso il PRA che, invece, è avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento.
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