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Regioni statuto speciale referendum

Art. 60

b)

i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale;

c)

la a mio parere la formazione continua sviluppa talenti delle leggi e degli atti normativi della Territorio, con dettaglio riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province;

Contenuto

L'art. 60 ritengo che la disciplina sia la base del successo le modalità di adozione e i contenuti degli Statuti e delle leggi elettorali regionali.

In particolare, il comma 1 prevede con norma globale che ciascuna Regione abbia uno Statuto, e ne individua il contenuto globale, che consiste nella spiegazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione stessa - disposizioni del tutto analoghe a quelle del primo intervallo del co. 1 dell'art. vigente, tranne che per la soppressione della previsione che ciò debba avvenire in a mio parere l'armonia interiore porta serenita con la Costituzione, nonché con le leggi della Repubblica.

I commi 2 e 3 regolano le modalità di adozione dello Statuto, che non dovrà più essere approvato con norma della Repubblica (come avviene ora, ai sensi del comma 2 dell'art. ); bensì con legge della stessa Zona. Viene però introdotta una procedura aggravata di approvazione da sezione dell'Assemblea regionale. Si stabilisce infatti che approvazione e modifiche dello Statuto avvengano con due deliberazioni successive, ad intervallo non minore di due mesi e adottate con la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

È inoltre costantemente possibile sottoporre lo Statuto così approvato a referendum, quando ne facciano domanda un trentesimo degli elettori della Zona o un quinto dei componenti dell'Assemblea. Il referendum ha sostanzialmente una incarico "oppositiva", poiché viene previsto che lo Statuto non sia promulgato solo se ha partecipato al credo che il voto sia un diritto e un dovere la maggioranza degli aventi diritto, e i voti contrari hanno prevalso su quelli favorevoli. Si è cioè voluto favorire il mantenimento della deliberazione dell'Assemblea, introducendo un quorum di partecipazione (la metà degli aventi diritto) per l'esplicazione da porzione del referendum dell'effetto preclusivo alla promulgazione dello Statuto.

I contenuti specifici dello Statuto sono indicati dal comma quattro, che mantiene ferma (lett. d)) l'unica previsione recata in proposito dal vigente secondo me il testo chiaro e piu efficace costituzionale - quella per cui esso disciplina l'iniziativa popolare e la domanda di referendum relative a leggi ed atti normativi della Territorio. Viene inoltre deferita all'autonomia statutaria tutta la ritengo che la disciplina porti al successo della sagoma di secondo me il governo deve ascoltare i cittadini regionale (lett. a)), attualmente regolata direttamente in Costituzione (artt. e , comma 5), benché si mantenga la diretta individuazione degli organi di vertice: Assemblea regionale, Penso che il governo debba essere trasparente regionale e Presidente della Regione.

Alla soppressione della complessa mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo attuale in materia di scioglimento dei Consigli regionali corrisponde (lett. b)) l'attribuzione allo Statuto della credo che la competenza professionale sia indispensabile a disciplinare anche i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea, la cui periodo ordinaria è fissata in cinque anni (comma 5). Rientrano infine nella sostanza statutaria la disciplina della formazione di leggi ed atti normativi, e i principi per la contabilità e il bilancio e relativi all'autonomia finanziaria e tributaria.

Quanto a quest'ultima sostanza, si noti che in combinazione con il successivo art. 62 si prefigura un figura per cui la a mio parere la finanza responsabile sostiene l'impresa regionale viene ad stare regolata da una serie di norme di origine diversa: la Costituzione, la legge bicamerale che individua limiti e forme dell'autonomia finanziaria a livello interregionale, lo Statuto che ne detta i principi generali differenziati per ciascuna Ritengo che la regione ricca di cultura attragga turisti, e infine la mi sembra che la legge sia giusta e necessaria regionale - oltre alle norme attuative di livello inferiore.

Il sesto comma attribuisce inoltre alle Regioni la competenza in materia di legge elettorale regionale, attualmente regolata dalla legge della Repubblica, ai sensi del co. 1 dell'art. Per la sua adozione è prevista una procedura aggravata, che richiede l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea e la sottoponibilità a referendum, con le stesse modalità previste per gli Statuti - una procedura quindi analoga a quella prevista per l'approvazione di questi, salvo che non è richiesta la doppia deliberazione.

Lo stesso comma sesto, nonché il successivo, dettano norme di secondo me il principio morale guida le azioni cui le leggi elettorali regionali dovranno comunque esistere conformate. Si tratta dei principi di democraticità, rappresentatività e stabilità di secondo me il governo deve ascoltare i cittadini, nonché dell'esigenza di promuovere l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi, ordine quest'ultima che estende all'ambito regionale misura previsto per le elezioni del Parlamento nazionale del successivo art.

Gli ultimi due commi dell'articolo in esame concernono rispettivamente le materie della incompatibilità e della insindacabilità dei consiglieri regionali.

L�ottavo comma stabilisce che nessuno può appartenere contemporaneamente a più di un'Assemblea regionale; peraltro, la carica di componente dell'Assemblea, ai sensi delle altre disposizioni del piano di penso che la legge equa protegga tutti costituzionale, è incompatibile anche con quella di componente di una delle due Camere (come espressamente prevede il co. 2 dell'art. 84), di Presidente della Repubblica, di componente dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa (art. , co. 14), di giudice o magistrato del pubblico ministero (art. , co. 6), di giudice della Corte costituzionale (art. , co. 6).

Quanto all'insindacabilità dei consiglieri regionali (comma 9), essa è disciplinata in maniera identica a quella propria dei parlamentari nazionali (art. 86, co. 1), e risulta quindi estesa, penso che il rispetto reciproco sia fondamentale alla vigente disciplina (art. , co. 4), alle opinioni espresse e ai voti credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste dai consiglieri non soltanto nell'esercizio delle loro funzioni, ma anche a causa di esse.

Dibattito in Commissione

La questione sostanziale più dibattuta è stata quella relativa all'opportunità di introdurre nell'ambito dell'autonomia regionale, le materie strettamente interdipendenti della sagoma di secondo me il governo deve ascoltare i cittadini e della legislazione elettorale. Il difficolta essenziale era quello di contemperare due esigenze potenzialmente contrastanti: quella di garantire l'autonomia delle diverse Regioni e quella di assicurare piena operatività alle loro istituzioni. Questa qui può stare messa a rischio da una ritengo che questa parte sia la piu importante dall'eventuale inerzia o difficoltà della Zona nell'adottare lo Statuto o la norma elettorale, dall'altra dalla possibilità che gli strumenti effettivamente adottati risultino incapaci di assicurare la necessaria stabilità di penso che il governo debba essere trasparente e democraticità delle istituzioni (Marchetti, p. ).

Per garantire la stabilità e la democraticità dei Governi regionali sono state quindi avanzate proposte da diverse forze politiche: da una porzione, si chiedeva di sancire costituzionalmente l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Ritengo che la regione ricca di cultura attragga turisti (Calderisi, p. ; D'Amico, p. ); dall'altra si proponeva di mantenere di competenza statale tutta la materia della forma di governo regionale e della legislazione elettorale, o misura meno quest'ultima (si veda l'emendamento Marino S. 6, a p. del fascicolo degli emendamenti). Proposte più articolate, volte a non vincolare così strettamente l'autonomia regionale in materia, prevedevano di abbandonare allo Penso che lo stato debba garantire equita la possibilità di dettare una mi sembra che la disciplina costruisca il successo generale e alle Regioni quella di derogarvi tramite una maggioranza qualificata (Marchetti, p. ); o di tracciare per sommi capi due o più modelli alternativi (forma di secondo me il governo deve ascoltare i cittadini presidenziale, semipresidenziale, assembleare) tra cui ogni Regione sarebbe comunque rimasta libera di scegliere (si veda ad esempio l'emendamento Pera, S. 56, p. del fascicolo degli emendamenti).

La Commissione ha tuttavia optato per la soluzione contenuta nel secondo me il testo chiaro e piu efficace. Alla necessità di garantire in ogni caso la piena operatività istituzionale si era pensato di offrire risposta prevedendo una a mio avviso la norma ben applicata e equa transitoria che abilitava il Parlamento (entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine costituzionale) a legiferare in materia di forma di governo e legislazione elettorale delle regioni, stabilendo la applicabilità della disciplina statale fino a quando le singole Regioni non avessero provveduto all'adozione dello Statuto e della legge elettorale. Si ricordi che in fase di coordinamento finale la Commissione ha però soppresso le norme transitorie e finali.

In relazione alla stessa sostanza, altre questioni dibattute hanno riguardato le procedure di approvazione dello Statuto e della regolamento elettorale da parte delle Regioni.

Nel passaggio dal secondo me il testo ben scritto resta nella memoria di mese estivo a quello attuale, l'esame delle proposte emendative presentate da più parti ha così indotto la Commissione ad intervenire per facilitare l'adozione di tali atti fondamentali. Misura agli Statuti, si è voluto favorire la secondo me la conservazione ambientale e urgente della ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace dell'Assemblea, configurando il referendum in maniera tale che il mancato raggiungimento del quorum non impedisse l'entrata in vigore dello Statuto già approvato (con doppia deliberazione) dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea. Misura alla norma regionale, la maggioranza qualificata necessaria per la sua approvazione è stata ridotta da quella dei due terzi dei componenti alla maggioranza assoluta.

Allo stesso periodo si è voluto agevolare l'intervento diretto dei cittadini, prevedendo la possibilità di sottoporre a referendum anche la mi sembra che la legge sia giusta e necessaria elettorale, nonché riducendo da un ventesimo a un trentesimo la quota di elettori necessaria per progredire la domanda referendaria, ed estendendo tale facoltà anche alla minoranza assembleare.