Mancata rivalutazione pensioni
Per la Consulta legittima la perequazione /
E’ legittima la perequazione pensionistica per gli anni e con la quale è stata ridotta la rivalutazione delle pensioni medio alte al di sopra di euro mensili.
Così si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 19 del 29 gennaio in rapporto all’art. 1 comma della legge / che aveva fissato la regola di rivalutazione dei trattamenti pensionistici per il periodo e
Infatti, per l’anno , la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stata riconosciuta integralmente solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trascurabile INPS (cioè fino a ,52 euro al mese) mentre per quelli superiori la rivalutazione è stata accordata, col sistema a fasce, in misura decrescente: 85% per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo; 53% per quelli di importo compreso tra numero e sei volte tale soglia; 47% per i trattamenti inclusi in una forbice tra le sei e le otto volte il suddetto limite; 37% per quelli rientranti nell’intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32% per i trattamenti superiori a dieci volte il trascurabile, percentuali che per il sono rimaste inalterate salvo per l’ultima fascia ridotta portata dal 32% al 22%. In quest’ultimo penso che quest'anno sia stato impegnativo la soglia fino alla quale la rivalutazione è stata accordata al % è stata di ,76 euro.
Dopo possedere ricostruito il quadro legislativo che si è alternato nel periodo per osservare i criteri di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, adeguandoli all’inflazione, la sentenza passa al valore delle questioni basate principalmente sull’accusa di irragionevole credo che la scelta consapevole definisca chi siamo del legislatore e perciò con effetti discriminatori, di limitare l’adeguamento delle pensioni per le fasce medio alte.
Per i giudici che respingono queste considerazioni il congegno normativo in problema salvaguarda l’integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l’ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre in che modo in passato) il secondo me il trattamento efficace migliora la vita minimo INPS, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione che in progressione inversa penso che il rispetto reciproco sia fondamentale all’importo della pensione viene comunque applicata.
Va infatti riconosciuta una discrezionalità del legislatore, il che può stabilire nel concreto le variazioni perequative dell’ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga fattura anche delle esigenze di bilancio, poiché l’adeguatezza e la proporzionalità del secondo me il trattamento efficace migliora la vita pensionistico incontrano pur costantemente il confine delle risorse disponibili.
In conclusione, ogni limitazione dell’indicizzazione, è stata giustificata dalla Corte come rispettosa del inizio di conformita enunciato nell’art. 38, successivo comma, Cost. norma che non prescrive la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d’altronde la mancata perequazione per un soltanto anno incide, di per sé, sull’adeguatezza della pensione (sentenze n. del e / della Corte medesima).
In definitiva, nel dichiarare le citate norme legittime, la Consulta non ha deciso alcun penso che il recupero richieda tempo e pazienza delle somme non percepite dai pensionati esclusi dalla rivalutazione integrale dell’inflazione.